Animali e condominio: sai cosa dice la legge?
- Maria Chiara Sabato
- 4 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Nessun regolamento di condominio può impedire ai proprietari di casa di tenere un animale domestico nella loro abitazione. Lo ha stabilito il tribunale di Cagliari con la sentenza n. 134 del 25 gennaio 2025.

A un condomino era stato impedito di accedere e tenere nel condominio il proprio cane, in quanto vietato dal regolamento. Il condomino ha citato in giudizio il condominio e tutti i condomini dell’edificio, chiedendo al tribunale di dichiarare la nullità regolamento.
Il giudice ha dato ragione al condomino perché la legge n. 220/2012 modifica il codice civile e inserisce la clausola per cui i regolamenti di condominio “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Il divieto infatti limita il diritto di proprietà di ogni condomino.
Prima della riforma, il divieto di tenere animali in condominio poteva essere previsto, ma solo in regolamenti di tipo contrattuale cioè firmati davanti a un notaio, approvati all'unanimità o predisposti dall'originario costruttore e inserito nei singoli atti di acquisto. Il divieto non poteva, invece, essere previsto in un regolamento assembleare, adottato con la sola maggioranza dei condomini.
Tuttavia, parte della giurisprudenza considera la legge applicabile solo ai regolamenti assembleari e non anche a quelli contrattuali. Nel caso di Cagliari, il condominio è stato condannato e il giudice ha interpretato la legge come applicabile a tutti i condomini.
Più complicato è invece stabilire se un inquilino può tenere un animale in una casa affittata. Sebbene gli animali possano entrare nel condominio, parte della giurisprudenza considera le decisioni del proprietario prevalenti sul suo immobile.
Altri giudici considerano invece qualsiasi clausola contrattuale che preveda il divieto assoluto di tenere animali in casa come clausole vessatorie e quindi nulle.
Secondo questi giudici, il conduttore può tenere un animale domestico nell’abitazione locata, a patto che questo non causi danni all’immobile o disturbo ai vicini. In caso di danni, il conduttore è responsabile e dovrà risarcire il locatore.
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