Bonus prima casa "under 36"
- Maria Chiara Sabato
- 9 lug 2022
- Tempo di lettura: 3 min
C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per approfittare delle agevolazioni “prima casa under 36”. La misura nasce con il decreto legge n. 73/2021 - noto come decreto “Sostegni bis” – e serve a favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni.

In Italia infatti i giovani lasciano la casa dei genitori intorno ai 30 anni, 31,2 per i maschi e 29,2 per le femmine. Nel resto d’Europa, l’età in cui si lascia il nido è molto più bassa: la media europea è 26,2 anni con punte come la Svezia (17,8 anni), la Danimarca (21,1) e la Finlandia (21.8).
Per agevolare i giovani il decreto sostegni prevede agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”. Le agevolazioni si applicano a tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.
La norma prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva. A questi vantaggi, per gli acquisti soggetti a Iva, si aggiunge anche un riconoscimento di un credito d’imposta pari all’Iva corrisposta al venditore.
A CHI È DESTINATA LA NORMATIVA
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020.
GLI OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
Per usufruire dell’agevolazione “prima casa” è necessario che l’acquirente:
- abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
IL BENEFICIO VALE ANCHE PER CANTINE E GARAGE
I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
COSA NON RIENTRA NELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.
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